STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE
"Osservatorio di Genere"
ART. 1 – (Denominazione e sede)
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: «Osservatorio di genere APS». L’Ente, di durata illimitata, assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’Ente del Terzo Settore ha sede legale in via Marche n. 84, nel Comune di Macerata. Il futuro ed eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 - (Statuto)
L’associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Essa è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale (Regione Marche) e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 - (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5 - (Scopo finalità e attività)
L’associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’associazione persegue le proprie finalità, in particolare:
- la promozione di attività di ricerca, di formazione, di istruzione, di didattica nell’ambito degli “studi di genere” e in tutti quegli ambiti culturali e sociali che consentono una piena valorizzazione della libertà associativa nelle pratiche democratiche;
- lo sviluppo e la realizzazione di attività di carattere socio-culturale per la piena attuazione della cittadinanza attiva, dell’empowerment e per l’accesso ai saperi;
- lo sviluppo e realizzazione di attività di ricerca, nonché di carattere socio-culturale, per una valorizzazione del ruolo e della capacità delle donne nel mondo contemporaneo, contro ogni forma di discriminazione, disparità e violenza;
- la promozione di azioni di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto di ogni forma di violenza di genere di discriminazioni e violenze legate all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alla disabilità;
- l’impulso ad interventi di ricerca, di formazione e consulenza, nonché di diffusione e reperibilità di materiale documentario su tematiche che investono il mondo del lavoro, delle istituzioni e della politica, sia di carattere locale-nazionale che internazionale, con un approccio attento al genere e dall’intercultura.
Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell’art. 5 del d. Lgs 3 luglio 2017, n. 117):
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l); - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w).
L’associazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale, svolgere anche:
- attività di formazione e di didattica sulle tematiche delineate negli scopi associativi;
- istituzione di un centro di documentazione e ricerca, anche in via telematica;
- promozione e creazione di reti associative tra enti europei finalizzate a sviluppare la cultura nelle sue forme espressive;
- sostegno di una società aperta, multiculturale e paritaria;
- formazione per l’attuazione di una cittadinanza mondiale;
- pubblicazione dei risultati delle proprie ricerche;
- progettazione in ambito nazionale, europeo o extraeuropeo e cooperazione con paesi europei ed extra Eu;
- collaborazione con enti di carattere pubblico (istituzioni locali, nazionali e internazionali), enti di natura privatistica (imprese, fondazioni, associazioni o altre strutture equipollenti) per la costruzione di un tessuto di relazioni volto a mettere al centro una prospettiva di genere nelle proprie attività.
L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, anche eventualmente di tipo commerciale, rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è l’Organo di Amministrazione. L’associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.
Tutte le attività sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
ART. 6 - (Ammissione a socio)
Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione dell’organo di amministrazione, versano ogni anno la quota associativa e che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’associazione. L’adesione all’associazione di promozione sociale è volontaria e gli associati ne condividono le finalità istituzionali, lo spirito e gli ideali; gli associati, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzare tali ideali. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro soci da parte dell’organo di amministrazione.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro sessanta giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e il pagamento della quota associativa.
Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Organo di Amministrazione;
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
È ammessa la possibilità di ammissione a soci anche ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore o ad altri enti no profit.
Parallelamente l’associazione Osservatorio di Genere APS può divenire socia di altre associazioni di promozione sociale, di altri enti del terzo settore e di altri enti non profit.
Annualmente l’organo di amministrazione decide circa il valore della quota associativa.
Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni modo, non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del Terzo Settore.
ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)
I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico–finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 1 giorno nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto: si applica l’art. 2373 del cc in quanto compatibile. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
Ogni socio ha il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
- comportarsi in modo conforme agli scopi dell’Associazione e senza arrecare danno morale o materiale alla Associazione stessa.
Qualora il socio non rispetti tali previsioni (doveri), tali addebiti gli verranno contestati per iscritto, con possibilità di replica.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali presso la sede sociale entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire previa domanda scritta all’organo di amministrazione; tranne che per i libri dell’organo di controllo e dell’organo di revisione legale dei conti per i quali l’istanza deve essere indirizzata a tali organi medesimi.
ART. 8 - (Recesso ed esclusione del socio)
La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’organo di amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell’associazione.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 9 - (Qualità di volontario)
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall’ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 10 - (Personale retribuito)
L’Associazione di promozione sociale può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 36 del d. Lgs 3 luglio 2017 n.117.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 11 - (Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)
ART. 12 - (Assemblea dei soci)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni (ridotto a 2 giorni in caso di urgenza) prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa o quando l’organo d’amministrazione lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. É straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione e o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. É ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 13 - (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- elegge il presidente dell’associazione;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 14 - (Validità Assemblea)
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
Per l’assemblea straordinaria (sia in prima che per convocazioni successive) che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’associazione o la devoluzione del suo patrimonio, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
ART. 15 - (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 16 - (Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione è composto da 3 componenti eletti dall’assemblea tra i propri associati. Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo di 4 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. É ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
L’organo di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l’ordine del giorno, inviati 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’organo di amministrazione si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
-il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti di esso. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; può delegare il compimento di tali atti a qualcuno dei suoi membri nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea. L’organo di amministrazione redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, delibera circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto, predispone il bilancio di esercizio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale (se dovuto) di cui all’articolo 14, documenta il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’associazione, compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione che non siano spettanti all’assemblea.
ART. 17 - (Presidente)
Al presidente spetta la rappresentanza dell’associazione. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio; presiede l’organo di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il presidente è eletto dall’assemblea dei soci e la sua carica dura quanto l’organo di amministrazione (5 anni con possibile rielezione per un massimo di 4 mandati) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per decesso o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 18 (Organo di controllo)
È nominato, nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017 laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, dall’assemblea un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, c.2 del c.c., non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della lorofunzione.
L’organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua compilazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. lgs 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 19 - (Organo di Revisione legale dei conti)
È nominato, nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, dall’assemblea un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ART. 20 – (Vice presidente)
Il vice presidente rappresenta l’associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega scritta dal Presidente stesso. Il vice presiedente è designato dall’organo di amministrazione.
ART. 21 – (Segretario)
Il segretario è scelto dall’organo di amministrazione fra i suoi membri. Dirige gli uffici di segretaria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale
ART. 22 - (Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale e alle attività diverse;
- attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. lgs 3 luglio 2017, n. 117;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 23 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 24 - (Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Entro il 30 aprile di ciascun anno l’organo di amministrazione approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all’assemblea degli associati entro il 30 maggio per la definitiva approvazione.
L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
ART. 25 - (Bilancio sociale)
Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall’organo di amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, l’organo di amministrazione entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 maggio per la definitiva approvazione.
ART. 26 – (Bilancio di genere)
L’associazione si impegna periodicamente con cadenza almeno triennale a rendere noti sui propri canali quanto e come essa ha raggiunto i suoi scopi, i suoi impegni statutari e la sua missione in un’ottica di genere.
ART. 27 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13 D.lgs. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28 - (Disposizioni finali e norme di rinvio)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste in materia di Enti del Terzo Settore e dal Codice civile.
Macerata, 29-03-2021